Il 17 Marzo 2004 è entrata in vigore la Legge 9 Gennaio 2004 n. 6 che ha istituito l’amministrazione di sostegno.

È importante evidenziare che, fino a tale momento, il nostro ordinamento prevedeva solo due istituti a tutela delle persone incapaci di agire ossia l’interdizione e l’inabilitazione.

Procedure che, oltre ad essere lunghe e a presentare spesso notevoli costi economici, si ponevano come sovradimensionate rispetto alle effettive esigenze di protezione e di tutela della persona determinando una situazione di generale incapacità del soggetto.

Con l’Amministrazione di sostegno si è introdotto un sistema flessibile

fondato su un progetto personalizzato e modificabile tutte le volte che l’interesse della persona lo richieda. 

Gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, del resto, erano stati pensati per le persone “in condizione di abituale infermità di mente” e “incapaci di provvedere ai propri interessi” mentre nessuno strumento di tutela era previsto dal nostro ordinamento per quelle persone del tutto in grado di autodeterminarsi ma solo in difficoltà nel gestire le piccole difficoltà della vita quotidiana.

Con la gravissima conseguenza che le situazioni di menomazione meno precarie (dell’infermità mentale) o ricadevano, con non escludibili forzature, nel regime dell’interdizione o dell’inabilitazione, o non ricevevano alcuna protezione giuridica.

L’amministrazione di sostegno tende invece a spostare l’attenzione, da ragioni di conservazione del patrimonio della persona, alla tutela ed alla protezione di quest’ultima.

Con l’Amministrazione di sostegno, quindi, si è introdotto un sistema flessibile fondato su un progetto personalizzato e modificabile tutte le volte che l’interesse della persona lo richieda.

Più precisamente, tale figura si rivolge alla “persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.

IL PROCEDIMENTO

  • Il procedimento ha inizio con ricorso avanti il Giudice Tutelare del luogo di residenza o di domicilio del soggetto beneficiario tramite ricorso che, come ovvio, dovranno essere indicati in maniera analitica e specifica le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno. Il ricorso può essere proposto, oltre che dallo stesso soggetto interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal Pubblico ministero.
  • Prima di assumere ogni decisione il Giudice Tutelare dovrà sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce avendo l’obbligo di tenere conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
  • Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
  • Nel decreto di nomina saranno indicati i poteri e i limiti dell’attività di amministrazione della persona incaricata oltre alla durata dell’incarico che può essere a tempo indeterminato. In particolare il decreto di nomina dovrà indicare gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il soggetto beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.
  • Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Ha, inoltre, il preciso obbligo di informarlo tempestivamente in ordine agli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.

Si precisa che nel decreto di nomina viene anche indicato il limite, anche periodico, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere utilizzando le somme di cui dispone il beneficiario oltre alla periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Il giudice tutelare può, in ogni momento ed anche d’ufficio, modificare o integrare, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno così come può procedere alla revoca della misura stessa qualora lo ritenga necessario.

Alla luce di quanto esposto emerge con chiarezza l’utilità che tale misura di protezione potrebbe produrre per le persone anziane che, per mille motivi, possono non essere in grado, completamente o solo parzialmente, di svolgere le normali funzioni della vita quotidiana quali il disbrigo di pratiche amministrative, ecc.

Per quanto, infatti, l’età avanzata non possa essere, di per se stessa, presupposto fondante un provvedimento di amministrazione di sostegno, lo stesso potrà essere pronunciato quando la vecchiaia determini una limitazione apprezzabile delle funzioni della vita quotidiana.

Per l’attivazione di tale figura il Centro Medico Rindola si avvale della collaborazione di Avvocati specializzati.

Il Servizio garantisce l’iter di tutta la procedura, dallo studio del caso alla formulazione della richiesta al Tribunale, sino all’udienza ed al successivo giuramento. Chi si rivolge al Servizio può inoltre usufruire di una consulenza continua, sia per ciò che riguarda la formulazione di nuove istanze, sia per la stesura delle rendicontazioni periodiche.