23 Marzo 2022

Il 17 Marzo 2004 è entrata in vigore la Legge 9 Gennaio 2004 n. 6 che ha istituito l’amministrazione di sostegno.
È importante evidenziare che, fino a tale momento, il nostro ordinamento prevedeva solo due istituti a tutela delle persone incapaci di agire ossia l’interdizione e l’inabilitazione.
Procedure che, oltre ad essere lunghe e a presentare spesso notevoli costi economici, si ponevano come sovradimensionate rispetto alle effettive esigenze di protezione e di tutela della persona determinando una situazione di generale incapacità del soggetto.
L’amministrazione di sostegno tende  a spostare l’attenzione, da ragioni di conservazione del patrimonio della persona, alla tutela ed alla protezione di quest’ultima.
Con l’Amministrazione di sostegno, quindi, si è introdotto un sistema flessibile fondato su un progetto personalizzato e modificabile tutte le volte che l’interesse della persona lo richieda.
Più precisamente, tale figura si rivolge alla “persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.
Il procedimento ha inizio con ricorso avanti il Giudice Tutelare del luogo di residenza o di domicilio del soggetto beneficiario tramite ricorso che, come ovvio, dovranno essere indicati in maniera analitica e specifica le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno.
Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
Per saperne di più:
Amministratore di sostegno

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